Art. 29.
(Estinzione del processo).

      1. In materia di estinzione del processo, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) disciplinare l'estinzione del processo, distinguendo l'estinzione per inattività

 

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semplice e l'estinzione per inattività qualificata, ed individuando le relative ipotesi;

          b) prevedere che l'estinzione per inattività semplice sia rilevabile solo ad istanza di parte e quella per inattività qualificata anche di ufficio;

          c) prevedere la sopravvivenza all'estinzione degli effetti di tutte le pronunce, non solo di quelle di merito;

          d) prevedere che anche le sentenze di rito e le ordinanze sulla competenza abbiano effetti di giudicato esterno e non solo interno;

          e) prevedere che, in caso di estinzione o di chiusura del processo con provvedimento di rito, gli effetti sostanziali della domanda, ad eccezione dell'effetto impeditivo della decadenza, si conservano, se la domanda è riproposta entro sei mesi dalla chiusura del precedente processo.