1. In materia di estinzione del processo, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) disciplinare l'estinzione del processo, distinguendo l'estinzione per inattività
b) prevedere che l'estinzione per inattività semplice sia rilevabile solo ad istanza di parte e quella per inattività qualificata anche di ufficio;
c) prevedere la sopravvivenza all'estinzione degli effetti di tutte le pronunce, non solo di quelle di merito;
d) prevedere che anche le sentenze di rito e le ordinanze sulla competenza abbiano effetti di giudicato esterno e non solo interno;
e) prevedere che, in caso di estinzione o di chiusura del processo con provvedimento di rito, gli effetti sostanziali della domanda, ad eccezione dell'effetto impeditivo della decadenza, si conservano, se la domanda è riproposta entro sei mesi dalla chiusura del precedente processo.